Art. 71.

      1. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le

 

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disposizioni dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego.